MEDIAZIONE E PREVENZIONE SQUILIBRI

Prevenzione squilibri: l’art. 2086, secondo comma, Codice Civile, a seguito delle modifiche apportate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dispone che «l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».Il raggiungimento dei principali obiettivi che hanno ispirato la Direttiva (UE) 1023/2019 e il D.lgs. 14/2019 – salvaguardia della continuità azienda e rilevazione tempestiva della crisi – è subordinato all'istituzione di adeguati presidi organizzativi, amministrativi e contabili, che costituiscono il cuore della funzione gestoria di tutte le imprese, anche nella fase propriamente fisiologica dell’avvio, dello sviluppo e della crescita.



Per raggiungere l’obiettivo dell’emersione tempestiva della crisi occorre una forte evoluzione (in alcuni casi una sorta di rivoluzione) culturale delle imprese e degli imprenditori. Questi ultimi in non pochi casi hanno dato prova di indiscussa capacità, se non genialità, produttiva, ma meno di quella gestionale, anche a causa di uno scarso orientamento alla formalizzazione dei processi di gestione, programmazione e controllo. Attuare un cambiamento culturale, che induca all'implementazione di adeguati assetti societari, significa anche comprendere che la crisi, se individuata tempestivamente e attraverso gli opportuni interventi, può rappresentare una opportunità di crescita e di ripartenza (cd. second chance).

In questo contesto, la trattativa per la conclusione di un contratto o per la sua rinegoziazione, la mediazione di una controversia con un cliente o con un fornitore possono essere visti come “assetto aziendale” da rendere adeguato, che si colloca a pieno titolo nei compiti di un’amministrazione che deve mirare alla continuità aziendale.


Metodo sistemico:


La mediazione e le capacità di negoziazione, definiti come parte di un “assetto aziendale” sia dal punto di vista della loro disciplina giuridica sia dal punto di vista delle soft skills richieste, sono strumenti necessari per affrontare la complessità dei rapporti interaziendali e come tali vanno sviluppati. Essi non possono più essere improvvisati o lasciati ad un successivo contenzioso (o procedura concorsuale), anche e soprattutto perché le variabili in gioco di ogni decisione aziendaleoggi devono essere valutate ex ante e non ex post.
È stato recentemente affermato in un testo di formazione destinato ai managers “vince chi è consapevole delle retroazioni sistemiche che la sua azione genera…il raggiungimento di un obiettivo può pregiudicare i risultati futuri. La modalità e le strategie adottate per conseguire un risultato hanno lo stesso livello di importanza del risultato stesso” (A. Cravera, Allenarsi alla complessità, schemi cognitivi per decidere e agire in un mondo non ordinato. SDA Bocconi, 2021)