Prevenzione squilibri: l’art. 2086, secondo comma, Codice Civile, a seguito delle modifiche apportate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dispone che «l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».Il raggiungimento dei principali obiettivi che hanno ispirato la Direttiva (UE) 1023/2019 e il D.lgs. 14/2019 – salvaguardia della continuità azienda e rilevazione tempestiva della crisi – è subordinato all'istituzione di adeguati presidi organizzativi, amministrativi e contabili, che costituiscono il cuore della funzione gestoria di tutte le imprese, anche nella fase propriamente fisiologica dell’avvio, dello sviluppo e della crescita.